Mancato pagamento dei diritti doganali: è sempre contrabbando?
Mancato pagamento dei diritti doganali: è sempre contrabbando?
Il mancato pagamento dei diritti doganali è sanzionato a vario titolo da parte del legislatore.
Si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 303 del TULD in tutti i casi in cui il mancato pagamento sia dipeso da un errore, dovuto ad ignoranza o negligenza, circa la qualità, la quantità o il valore delle merci, commesso in sede di dichiarazione.
Si prospetta, invece, l’ipotesi del contrabbando, e quindi l’applicazione di una sanzione che di norma solo penale, quando si introducono nello Stato, in violazione delle disposizioni doganali, merci che sono sottoposte ai diritti di confine con evasione od elusione dei relativi controlli.
La giurisprudenza e la dottrina sono concordi nel ritenere che la differenza tra il reato di contrabbando e la semplice irregolarità della dichiarazione risieda nell’elemento soggettivo: per configurare il reato di contrabbando è necessario il dolo. E’ necessario, cioè, che il soggetto abbia previsto e voluto la sottrazione delle merci al pagamento dei diritti doganali.
In tutti i casi in cui, invece, l’operatore abbia agito con colpa è ravvisabile la violazione punita, con sanzione solo amministrativa, dall’art. 303 del TULD.
L’importanza di una netta demarcazione tra reato di contrabbando ed errata dichiarazione in dogana è rilevante sia per le diverse conseguenze sul piano sanzionatorio, sia perché solo in caso di reato sarà possibile eventualmente recuperare i maggiori diritti accertati anche oltre il termine di tre anni dalla data in cui si è verificato il presupposto dell’obbligazione tributaria-doganale.
(Testo a cura dell’ avv. Giuseppe Francesco Lovetere e del dott. comm. Antonio Sgroi dello Studio Associato Servizi Professionali Integrati di Milano)
Valore in dogana – Royalties e diritti di licenza
Le maggiorazioni di prezzo relative alle royalties e ai diritti di licenza non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell’assolvimento dell’IVA in dogana, ove le stesse somme abbiano già scontato l’imposta tramite autofatturazione.
Questo principio, finalizzato ad escludere che per uno stesso rapporto giuridico si verifichi una duplicazione d’imposta, era stato confermato dal Ministero delle Finanze con una risoluzione del 1987.
Alcune recenti pronunce giurisprudenziali, pur riconoscendo legittimo il diritto alla detrazione dell’IVA assolta mediante autofattura, hanno tuttavia affermato che laddove le somme pagate a titolo di royalties o diritti di licenza debbano essere incluse nel valore imponibile doganale dei beni importati, la rettifica operata dalla dogana anche ai fini IVA deve ritenersi corretta.
Sotto quest’ultimo profilo, le richiamate pronunce sembrano fare un passo indietro rispetto all’anzidetta risoluzione la cui posizione espressa appare, per la verità, più coerente con il sistema dell’IVA.
(testo a cura dell’ avv. Giuseppe Francesco Lovetere e del dott. comm. Antonio Sgroi dello Studio Associato Servizi Professionali Integrati di Milano)
La sospensione della procedura di domiciliazione ha natura cautelare e non sanzionatoria.
La conferma anche il nuovo articolo 253 quinquies del DAC. La disposizione prevede, infatti, la sospensione dell’efficacia dell’autorizzazione per il tempo necessario alla rimozione degli ostacoli, debitamente individuati, che ne impediscono il corretto utilizzo oppure, in caso di commissione di atti penalmente
perseguibili, fino al termine del procedimento penale.
Lo stesso titolare della procedura (articolo 253 septies) può chiedere la sospensione della procedura ave si trovi nelll mpossibilità di soddisfare i criteri e le condizioni
prescritti .
La sospensione pertanto, in ossequio alla sua natura cautelare, ha il solo lo scopo di congelare l’effi cacia dell’autorizzazione, allorché si verifichi una situazione tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l’Amministrazione ed il beneficiario, fino a quando quest’ultimo si conformi ai propri obblighi o in attesa di una pronuncia definitiva sulle sue responsabilità penali.
(testo a cura dell’ aw. Giuseppe Francesco Lovetere e del dott. comm. Antonio Sgroi dello Studio Associato Servizi Professionali Integrati di Milano)
