La sospensione della procedura di domiciliazione ha natura cautelare e non sanzionatoria.
La conferma anche il nuovo articolo 253 quinquies del DAC. La disposizione prevede, infatti, la sospensione dell’efficacia dell’autorizzazione per il tempo necessario alla rimozione degli ostacoli, debitamente individuati, che ne impediscono il corretto utilizzo oppure, in caso di commissione di atti penalmente
perseguibili, fino al termine del procedimento penale.
Lo stesso titolare della procedura (articolo 253 septies) può chiedere la sospensione della procedura ave si trovi nelll mpossibilità di soddisfare i criteri e le condizioni
prescritti .
La sospensione pertanto, in ossequio alla sua natura cautelare, ha il solo lo scopo di congelare l’effi cacia dell’autorizzazione, allorché si verifichi una situazione tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l’Amministrazione ed il beneficiario, fino a quando quest’ultimo si conformi ai propri obblighi o in attesa di una pronuncia definitiva sulle sue responsabilità penali.
(testo a cura dell’ aw. Giuseppe Francesco Lovetere e del dott. comm. Antonio Sgroi dello Studio Associato Servizi Professionali Integrati di Milano)