Elezioni Cons. Compartimentale Spedizionieri Doganali di Milano 23 giugno 2010
25 Giugno, 2010
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27 Aprile, 2010
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IVA ALL’IMPORTAZIONE AL 10 % PER OGGETTI D’ARTE
Si segnala che la sentenza 13 aprile 2010, n. 62 della Commissione tribunaria provinciale di Como ha accolto il ricorso di un nostro iscritto in materia di IVA agevolata al 10 % per l’importazione di oggetti d’arte. Il nostro iscritto, assitito dal prof. avv. Fabrizio Vismara, avvocato in Milano nonché professore di diritto dell’Unione europea presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Como e di diritto internazionale privato presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali presso l’Università degli Studi di Milano, aveva presentato ricorso contro un avviso di rettifica emesso in relazione ad un’importazione dagli Stati Uniti d’America di un’opera d’arte scultorea contemporanea. L’Agenzia delle Entrate aveva fatto applicazione della Circolare n. 177 del 22 giugno 1995 del Dipartimento delle Entrate, assoggettando ad aliquota IVA ordinaria l’importazione in quanto il bene non era accompagnato dall’attestazione dei competenti organi del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali. La Commissione tributaria provinciale di Como ha messo in discussione la Circolare, laddove esige sia acquisita una prova anteriormente all’importazione e ne ha ribadito la natura non vincolante per il contribuente. La Commissione tributaria provinciale ha inoltre confermato che la qualità di oggetto d’arte può essere autocertificata in base al Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, sicché, qualora un privato sia tenuto a presentare alla pubblica amministrazione una certificazione, egli può provvedere mediante dichiarazione sostitutiva. Conseguetemente, la Commissione tributaria, anche in considerazione della documentazione prodotta in giudizio attestante la natura del bene importato, ha annullato l’avviso di rettifica.
Ancora un intervento (l’ultimo?) sul tema del Made in Italy e dell’utilizzo dei marchi aziendali.
2 Ottobre, 2009
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Ancora un intervento (l’ultimo?) sul tema del Made in Italy e dell’utilizzo dei marchi aziendali.
La norma ferragostana in tema di utilizzo del marchio aziendale, che aveva creato così tanti problemi applicativi, l’articolo 17 della Legge n. 99/2009, è stata eliminata dal D.L. n. 135/2009. Il legislatore, tuttavia, non si è limitato ad un intervento abrogativo, perché ha introdotto anche delle nuove norme attraverso l’articolo 16.
Innanzitutto, in tema di utilizzo dell’espressione “Made in Italy” od altre equivalenti, è stato stabilito che esso è consentito solo se il prodotto sia disegnato, progettato, lavorato e confezionato esclusivamente sul territorio italiano. Le violazioni sono sanzionate penalmente.
Questa norma è già entrata in vigore, anche se è comunque prevista la possibilità di emanazione di disposizioni applicative da parte dei Ministeri competenti.
Entreranno, invece, in vigore nella prima metà di novembre, le nuove norme dettate in tema di fallace indicazione di origine. E qui potrebbe ancora sorgere qualche problema.
Con l’aggiunta dei commi 49-bis e 49-ter all’art. 4 della legge n. 350/2003, è stata introdotta, infatti, una nebulosa nozione di fallace indicazione caratterizzata da un uso del marchio “con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana”. Non è chiaro quali possano essere in concreto queste modalità, con buona pace del principio di tassatività della fattispecie in ambito sanzionatorio. Tuttavia ogni inconveniente può essere evitato apponendo “indicazioni precise ed evidenti sull’origine o provenienza estera” o impegnandosi a attestare che ciò avverrà nella successiva fase di commercializzazione. Tutto questo a pena si sanzioni amministrative pecuniarie e confisca dei beni.
Ad avviso di chi scrive, questa parte del nuovo intervento legislativo ripropone talune delle perplessità già avanzate col nostro precedente intervento di fine luglio, sia ancora una volta per l’oscura formulazione della norma, sia per la compatibilità con la normativa del settore, anche comunitaria, già in vigore. Ad una prima lettura, infatti, il comma 49-bis sembrerebbe la riedizione, depenalizzata, di quanto previsto dall’abrogato art. 17. Inoltre, non è chiaro come esso si armonizzi col precedente comma 49, che sanziona penalmente l’uso fuorviante di marchi aziendali anche se accompagnato dall’indicazione dell’origine estera del prodotto (ipotesi che il comma 49-bis sembrerebbe invece fare salva).
C’è quindi ancora un po’ di confusione, ma il legislatore ha ancora qualche giorno per fare chiarezza. E’ auspicabile però che ciò avvenga una volta per tutte.
(testo a cura dell’ avv. Giuseppe Francesco Lovetere – giuseppe.lovetere@fisspa.it – e del dott. comm. Antonio Sgroi – antonio.sgroi@fisspa.it – dello Studio Associato Servizi Professionali Integrati di Milano)
